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Le spese condominiali ordinarie, salvo diverse statuizioni del giudice, sono a carico dall’assegnatario.

Le spese relative alle utenze domestiche e alla gestione ordinaria sono a carico esclusivo del coniuge a cui è assegnata la casa chi gode della casa, in mancanza di un provvedimento espresso del giudice che ne accolli l’onere al proprietario.

Ad esempio: bollette luce, gas e telefono, lavori di manutenzione ordinaria.

Le spese straordinarie sono pagate dal proprietario della casa.

Pertanto, se un coniuge è proprietario o comproprietario della casa familiare e ha dovuto lasciarla, dovrà comunque pagare le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile collegate alla proprietà.

Ad esempio il rifacimento del tetto o della facciata condominiale o la sostituzione della caldaia.

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