Le spese condominiali ordinarie, salvo diverse statuizioni del giudice, sono a carico dall’assegnatario.
Le spese relative alle utenze domestiche e alla gestione ordinaria sono a carico esclusivo del coniuge a cui è assegnata la casa chi gode della casa, in mancanza di un provvedimento espresso del giudice che ne accolli l’onere al proprietario.
Ad esempio: bollette luce, gas e telefono, lavori di manutenzione ordinaria.
Le spese straordinarie sono pagate dal proprietario della casa.
Pertanto, se un coniuge è proprietario o comproprietario della casa familiare e ha dovuto lasciarla, dovrà comunque pagare le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile collegate alla proprietà.
Ad esempio il rifacimento del tetto o della facciata condominiale o la sostituzione della caldaia.