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La separazione è conseguenza di una irreversibile crisi della coppia coniugale.
L’intollerabilità della convivenza, per il venir meno del legame affettivo e morale, può portare alla decisione di allentare i vincoli del matrimonio (con una pronuncia di separazione, infatti, i coniugi rimangono sposati. Solo il divorzio estingue il vincolo matrimoniale).

  1. Come devi comportarti inizialmente, per orientarti in una fase tanto complicata?
  2. Quali sono – sotto l’aspetto pratico – i primi passi che dovrai compiere, per non fare errori e gestire serenamente la separazione?
  3. Come fare per separarsi legalmente: quali e quante sono le procedure previste dalla legge?
  4. Vediamo le risposte alle tue domande.

Orientarsi in un momento difficile: Rivolgersi a un Legale

La separazione legale comporta delle conseguenze in termini:

  • economici (assegno di separazione);
  • patrimoniali (assegnazione o persino trasferimento della casa familiare, magari un mutuo);
  • genitoriali (l’esercizio della genitorialità).

È importante in questa prima fase, presa la decisione di separarsi, rivolgersi a un legale esperto di diritto di famiglia.

Una separazione gestita male, ad esempio, incide anche sulla possibilità di conseguire un eventuale divorzio a condizioni congrue.

La comunicazione al coniuge della volontà di separarsi.

Nel caso in cui l’iniziativa di separarsi sia di un solo coniuge, questi mediante l’avvocato potrà comunicare formalmente all’altro, mediante una raccomandata, la volontà di separarsi e quindi di valutare insieme un accordo di separazione.

In caso di risposta affermativa, i coniugi potranno negoziare i termini e le condizioni di separazione anche con lo stesso unico legale e – in caso di accordo – procedere con la separazione consensuale.

Invece, fosse vana l’iniziativa del singolo e in mancanza di risposta dell’altro coniuge, sarà da azionare il ricorso giudiziale.

Chi scrive, evidenzia l’importanza di questo passaggio di comunicazione  e confronto tra un coniuge e l’altro mediante l’avvocato.

È un momento di condivisione, che concede a entrambi i coniugi la possibilità di confrontarsi con l’aiuto di un professionista e contenere eventuali tensioni e, perché no, ripicche o rivalse, che potrebbero solo essere dannose.

È un momento importante, per dare una chance alla procedura di separazione consensuale ed evitare un contenzioso.

Non solo: è un intervento decisivo, per gestire quel periodo che intercorre tra la decisione di separarsi e il provvedimento di separazione, che risponde alla domanda: come comportarsi e regolare i rapporti in attesa della separazione?

Separazione consensuale e separazione giudiziale

La separazione legale può essere:

  • consensuale: su accordo dei coniugi
  • giudiziale: in esito a un contenzioso

La separazione consensuale richiede che i coniugi siano d’accordo:

  • sulla volontà di separarsi.
  • totalmente sui termini e sulle condizioni che disciplineranno la separazione e quindi:
    • eventuale assegnazione della casa familiare (se di proprietà dell’uno o di entrambi);
    • eventuale assegno di separazione al coniuge con un reddito inferiore;
    • affidamento, collocazione, diritto di visita, mantenimento ordinario e spese straordinarie in relazione ai figli minori o (quanto agli aspetti economici) maggiorenni ma non ancora autosufficienti.

Ogni accordo di separazione deve avere quindi un contenuto minimo essenziale:

    1. il consenso alla separazione, e quindi all’interruzione della convivenza;
    2. se ne sussistono i presupposti, un accordo relativo ai rapporti patrimoniali, che comprendono gli obblighi di mantenimento del coniuge;
    3. in caso di figli minori i coniugi devono decidere e regolare il loro affidamento, le regole del loro mantenimento e definire l’assegnazione della casa familiare. 
    4. Per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti i genitori devono decidere solo le regole di mantenimento.

Oltre tali voci, i coniugi si possono accordare – ad esempio non esaustivo – su altri rapporti:

  • stabilire a chi attribuire la proprietà di un auto, pattuendo che la proprietà sia trasferita da un coniuge all’altro;
  • stabilire il godimento di una casa in multiproprietà in capo a entrambi per goderne in differenti periodi;
  • mantenere la locazione di un immobile per le vacanze, stabilendo le regole inerenti alla ripartizione delle spese;
  • accordarsi per la vendita di determinati beni comuni e le regole per la ripartizione del ricavato;
  • suddividere i beni ricadenti nel pregresso regime di comunione legale.

La coppia in sede di separazione può anche decidere in merito alla permanenza dell’animale domestico presso l’una o l’altra abitazione, le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il suo mantenimento e le regole della gestione economica.
In mancanza di un accordo su tutta la sfera che disciplina la separazione, sarà necessario depositare un ricorso giudiziale, che avvierà una causa ordinaria declinata su più udienze.

Dove: Nel Tribunale di quale città posso separarmi?

In presenza di figli minori:

la coppia in caso di ricorso congiunto o il singolo in caso di ricorso giudiziale deve rivolgersi al  Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale

In assenza di figli minori:

Se non vi sono figli minori, la competenza è individuata nel Tribunale del luogo di residenza del convenuto (il coniuge chiamato in giudizio).

Se il chiamato in causa dovesse essere irreperibile o residente all’estero, sarà competente il Tribunale del luogo di residenza del ricorrente o, se anche l’attore risiede all’estero, qualunque Tribunale italiano

La domanda congiunta di divorzio e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio risulta di competenza del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di una delle parti.

La documentazione necessaria per la separazione consensuale e giudiziale

La separazione può disciplinare i rapporti economici tra i coniugi e determinare le obbligazioni alimentari a beneficio dei figli minori o maggiorenni ma non ancora autosufficienti.

Affinché le decisioni assunte su accordo dei coniugi o mediante l’intervento del Giudice siano eque e adeguate in relazione ai rispettivi redditi e patrimoni dei coniugi è obbligatoria la disclosure.

Per disclosure si intende la condivisione della documentazione di ciascun coniuge, che descriva i redditi, il patrimonio mobiliare e immobiliare.

Nel dettaglio, ogni coniuge dovrà raccogliere e (se necessario, vd. separazione giudiziale) produrre in giudizio la seguente documentazione:

  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • movimentazione bancaria (estratti conti correnti intestati o cointestati) degli ultimi 3 anni;
  • rapporti finanziari (investimenti, fondi, titoli);
  • beni immobili intestati o cointestati (allegazione del rogito)
  • beni mobili registrati (auto e motoveicoli, imbarcazioni, mezzi di trasporto).
  • rapporti economici passivi (mutuo, prestiti, finanziamenti, canoni di locazione).
  • quote societarie intestate.

Il mancato deposito della documentazione non rende inammissibie la domanda; tuttavia, se uno dei due coniugi non produce la propria disclosure, il giudice può condannarlo alle spese del processo.

In ogni caso il tribunale può sempre ordinare il deposito della documentazione mancante e disporre indagini di polizia tributaria

In presenza di figli minori la coppia congiuntamente, o ognuno per sé in caso di separazione giudiziale, deve anche allegare obbligatoriamente il piano genitoriale.

Si tratta di un documento che descrive i dati anagrafici del figlio, le sue esigenze, il percorso scolastico/formativo, le eventuali indicazioni mediche, le sue inclinazioni, la routine della sua vita, le relazioni sociali.

In conclusione, il piano genitoriale rappresenta un progetto per l’assetto della vita del figlio (affidamento, collocazione, diritto di visita con il genitore non collocatario, mantenimento, istruzione, vacanze).

Separazione consensuale: In comune, mediante negoziazione assistita o con ricorso congiunto

Se i coniugi concordano sulla volontà di separarsi e sui termini e sulle condizioni di separazione, possono procedere con la separazione consensuale.

Sono previste tre distinte procedure, per ottenere il medesimo provvedimento di separazione.

1. La separazione in Comune (all’anagrafe).

I coniugi, senza andare in Tribunale e senza l’assistenza necessaria di un avvocato, possono rivolgersi all’Ufficio di stato civile del comune di residenza.

Ciò a due condizioni:

  • la coppia non deve avere figli minori o maggiorenni non autosufficienti;
  • l’accordo di separazione non deve prevedere trasferimenti patrimoniali.

È, invece, possibile in questa procedura prevedere l’assegno di separazione all’uno o all’altro coniuge.

I coniugi sottoscrivono avanti l’Ufficiale di stato civile l’accordo di separazione e, trascorso un termine di almeno 30 giorni, dovranno ripresentarsi avanti l’Ufficiale, per confermare l’accordo sottoscritto.

Il costo della procedura è alquanto economico: 16 euro di marca da bollo.

2. La separazione mediante procedura di negoziazione assistita volontaria.

È prevista l’assistenza di un avvocato per parte.

I coniugi, con l’assistenza dei legali, formalizzano per iscritto un accordo (accordo mediante negoziazione assistita), che può contenere tutti gli aspetti che possono disciplinarsi nella separazione: assegno di separazione, assegnazione della casa, affidamento, collocazione e mantenimento dei figli, trasferimenti immobiliari.

Rispetto alla separazione in Comune è pertanto una procedura che consente di regolamentare tutto lo spettro dei rapporti (materiali ed economici, oltre che di filiazione), che interessano la separazione.
Sottoscritto l’accordo, uno dei due avvocati sarà incaricato di trasmetterlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente (quello della circoscrizione ove ha la residenza la famiglia).

Il PM ha dieci giorni, per pronunciarsi sull’accordo e, se ritiene che non sia contrario a norme imperative di legge e/o al miglior interesse dei figli, appone il nulla osta.
Sarà poi onere dell’avvocato trasmettere l’accordo munito del nulla osta concesso dal PM al competente comune per la annotazione della separazione legale.
Il pregio di questa procedura consiste nella possibilità di non doversi recare avanti a un Giudice in Tribunale (salvo che il PM non ravvisi elementi, per chiedere la convocazione dei coniugi).

3. Separazione con ricorso congiunto in Tribunale.

I coniugi, raggiunto un accordo, depositano in Tribunale ricorso congiunto anche mediante l’assistenza di un solo avvocato (o anche personalmente, non essendo in sede di separazione consensuale obbligatoria l’assistenza del legale).

Il Tribunale fisserà quindi con decreto la data della prima udienza di comparizione, alla quale i coniugi confermeranno la volontà di separarsi, adducendo la mancata riconciliazione, e i termini dell’accordo contenuto nel ricorso.

È ormai prassi di quasi tutti i Tribunali italiani, richiedere che la stessa prima (e unica) udienza possa essere sostituita da una udienza a trattazione scritta.

Anche in tal caso, i coniugi eviterebbero di doversi recare avanti il Giudice.

Separazione giudiziale

In mancanza di accordo tra i coniugi, colui che intenda comunque separarsi, ne ha diritto.

L’avvocato depositerà presso il Tribunale competente (luogo di residenza della coppia/famiglia) un ricorso giudiziale.

Mediante il ricorso il coniuge formulerà le proprie istanze al Tribunale su tutte le voci connesse alla separazione che lo riguarda e quindi:

  • domanda di separazione;
  • domanda per la disciplina, se ne ricorrono i presupposti, dell’assegno di separazione;
  • domanda relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale.

In casi particolari, come vedremo in seguito il coniuge ricorrente potrà anche richiedere di pronunciare sentenza di separazione con addebito contro l’altro coniuge.

Il ricorso depositato, insieme al provvedimento di fissazione di prima udienza, sarà notificato all’altro coniuge, che potrà costituirsi nel giudizio – sempre assistito da un legale – con una propria memoria e avanzando le proprie istanze, per le medesime voci introdotte dal coniuge ricorrente.

Il processo si sviluppa sullo scambio di più memorie di parte e più udienze, prevedendo anche una fase istruttoria – se necessaria – con l’audizione di testimoni.

In presenza di figli minori è previsto che questi, secondo le modalità che garantiscano la loro migliore tutela, vengano ascoltati dal Giudice o dai suoi ausiliari.

In casi particolari, potrà essere necessaria la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) del Tribunale: pensiamo ad esempio a situazioni di particolare conflitto sul tema dell’affidamento e dell’educazione dei figli o a contestazioni sulla capacità/idoneità genitoriale.

In tal caso potrebbe chiedersi che il Giudice nomini un consulente psicologo per una indagine psico-famigliare sul nucleo familiare, per assumere le decisioni nel miglior interesse del benessere dei figli minori.

La situazione di radicale conflittualità dei coniugi come coppia genitoriale, può rendere necessario l’intervento di figure professionali terze rispetto al Tribunale per il miglior interesse dei figli: sulla figura del curatore del minore, del coordinatore genitoriale e dei servizi sociali rimandiamo al paragrafo dedicato (link).

Il ricorso contestuale di separazione e divorzio

La recente riforma Cartabia, in vigore dal 1 marzo 2023, ha introdotto la possibilità di chiedere contestualmente la separazione legale e il divorzio.

Ciò vale sia per le procedure consensuali, che giudiziali.

I coniugi, pertanto, su accordo o in mancanza dello stesso anche singolarmente, possono depositare:

  • ricorso congiunto per la domanda contestuale di separazione e divorzio;
  • ricorso giudiziale per la domanda contestuale di separazione e divorzio

La separazione spiegherà i suoi effetti immediatamente al provvedimento del Tribunale, che sia di omologa dell’accordo in caso di ricorso congiunto o di sentenza in caso di ricorso giudiziale.

Il divorzio, alle condizioni indicati nello stesso ricorso della separazione o determinate dal Giudice in caso di ricorso giudiziale, avrà effetto automatico dai seguenti termini:

  • decorsi 6 mesi dal provvedimento di separazione consensuale;
  • decorsi 12 mesi dal provvedimento di separazione giudiziale.

Recentemente la Corte di Cassazione ha dato il via libera alla possibilità di ricorso contestuale di domanda di separazione e divorzio non solo per i ricorsi giudiziali, ma anche per i ricorsi congiunti.

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